DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.264 del 11-11-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2024
In note all’Articolo 4
«Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari. L'elenco e' tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
«Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12- ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.».