Importante - d.l.164/24


Data News: 15/11/2024


DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.264 del 11-11-2024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2024

In note all’Articolo 4

«Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). -  Presso  ogni tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari. L'elenco  e'  tenuto  con  modalità  informatiche   in conformità alle   specifiche   tecniche   stabilite   dal direttore  dei  sistemi   informativi   automatizzati   del Ministero  della  giustizia  e  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

 «Art. 12-quinquies (Domande di  iscrizione).  -  Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco  devono  presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla      presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione  del tribunale;

4)    attestazione    rilasciata    dall'associazione professionale ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  14 gennaio 2013, n. 4;

 5) i titoli e i  documenti  che  l'aspirante  intende allegare per  dimostrare  la  sua  formazione  e  specifica competenza.

 Gli stati, le qualità personali e i fatti  di  cui  al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono  essere  comprovati con dichiarazioni sostitutive di  certificazioni  ai  sensi dell'articolo  46  del   decreto   del   Presidente   della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  Il  comitato  di  cui all'articolo  12-  ter  effettua   i   controlli   previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente  procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.».