>> AGGIORNAMENTO A.I.M.S. 12/12/2023
Poichè stanno arrivando comunicazioni relative al depennamento dagli elenchi di tutti i coloro che, iscritti nei suddetti elenchi, non stanno provvedendo o non hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa al fine di evitare danni ulteriori, A.I.M.S ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo che, sentito anche il parere della coordinatrice di F.I.A.Me.F., si è espresso favorevolmente sul consigliare il pagamento, se richiesto, onde evitare il depennamento nelle more della risposta dei Tribunali, del Ministero e dell’Agenzia delle entrate.
Sarà nostra cura tenervi informati circa ulteriori sviluppi e indicazioni per presentare domanda di rimborso.
>> INIZIATIVA F.I.A.Me.F. 5/12/23
Dopo la Circolare del Min. Giustizia sulla Tassa governativa per elenchi desideriamo informare di una iniziativa intrapresa dalla Federazione a tutela della nostra categoria professionale.
Il 27 novembre, il Ministero della Giustizia ha inviato a tutte le Corti di Appello e Tribunali una circolare nella quale il Dirigente Generale ritiene che la Tassa di concessione governativa sia applicabile agli iscritti negli elenchi dei Mediatori Familiari istituiti presso ogni Tribunale.
La Circolare Ministeriale trae spunto da un parere dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello presentato dalla Corte di Appello di Salerno relativamente all’elenco dei delegati alle operazioni di vendita.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la tassa di concessione governativa fosse applicabile ai professionisti delegati alle operazioni di vendita iscritti nel relativo elenco.
Nel parere dell’Agenzia delle Entrate si legge:
“Il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative […] scaturisce ogni volta che un soggetto chiede un’iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge, e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.
… l’iscrizione nell’elenco … risulta abilitante ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che non può essere esercitata altrimenti.”.
Alla luce dei princìpi affermati dall’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia ha ritenuto che la tassa di concessione governativa fosse applicabile, per analogia, anche ai Mediatori Familiari iscritti negli elenchi istituiti ex art. 12 bis disp. att. c.p.c.
La Federazione si è attivata con tempestività e, svolti i necessari approfondimenti, ha scritto al Ministero della Giustizia inviando le proprie osservazioni.
Nel merito, la Federazione ha fatto rilevare al Ministero:
- l’impraticabilità dell’interpretazione per analogia a situazioni/professioni diverse, tanto più in ambito tributario,
- la mancanza dei presupposti di legge per applicare la tassa governativa all’elenco dei Mediatori Familiari.
A differenza dei delegati alle operazioni di vendita, la professione del mediatore familiare può essere esercitata anche da coloro che non sono iscritti nell’elenco previsto dall’art 12 bis disp. att. c.p.c.
Affermazioni che trovano autorevoli riscontri nel Decreto 151/2023, il quale, tra l’altro, prevede che la professione del mediatore familiare è esercitata “da coloro che sono in possesso dei requisiti degli articoli di cui agli artt. 3, 4 e 5” (Art. 2) e quindi anche da coloro che non sono iscritti nell’elenco.
In attesa di auspicati riscontri da parte del Ministero della Giustizia, venuta a conoscenza che alcuni Tribunali, a seguito della Circolare ministeriale, stanno provvedendo a richiedere la tassa di concessione governativa, la Federazione ha inviato una propria nota a tutte le Corti d’Appello e Tribunali per informarli della propria iniziativa nei confronti del Ministero, mettere tutti i Presidenti di Tribunale a conoscenza delle argomentazioni della F.I.A.Me.F. al fine di consentire loro opportune valutazioni sulla applicabilità della tassa di concessione governativa ai Mediatori Familiari iscritti negli elenchi ex art. 12 bis disp. att. c.p.c.
E' possibile utilizzare le informazioni contenute in questa comunicazione in riscontro alle richieste di pagamento della Tassa di 168,00 € che perverranno dal tuo Tribunale.
--> (Gli allegati sono stati circolati via mail, ma è possibile rivolgersi alla segreteria AIMS per averne copia) <--